Art. 4
Imprese artigiane
In vigore dal 19 ott 2004
1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall', comma 1, per le imprese individuali e dall', comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.
3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalità previste dall', commi 5 e 6, per le imprese individuali e dall', comma 5, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attività produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 368
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-23;247#art-4