Art. 2
Cancellazione dell'impresa individuale
In vigore dal 19 ott 2004
1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:
a) decesso dell'imprenditore;
b) irreperibilità dell'imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.
3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3, decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.
5. La trasmissione degli atti al giudice del registro è annotata nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.
6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-23;247#art-2