Art. 1

Definizioni

In vigore dal 19 ott 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9; Visto l'articolo 2190 del codice civile; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della Repubblica in data 30 marzo 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della giustizia; Emana il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443; g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della società.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-23;247#art-1

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