Art. 5
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In vigore dal 19 ago 2004
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti
il 26 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;195#art-5