Art. 3

Registrazione utenti e dati identificativi

In vigore dal 19 ago 2004
1. L'accesso al servizio del CED è subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente. 2. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli accessi. 3. Non può essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;195#art-3

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Registrazione utenti e dati identificativi (Art. 3 Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.) — Testo vigente | Portale Normativo