Art. 4

Ricerche presso gli uffici giudiziari

In vigore dal 19 ago 2004
1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;195#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo