Art. 4
Ricerche presso gli uffici giudiziari
In vigore dal 19 ago 2004
1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;195#art-4