Art. 8

Abrogazioni e disposizioni finali

In vigore dal 12 feb 2004
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma con esso incompatibili, e in particolare: a) il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452; b) gli della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; c) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074; d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2000, n. 115; e) l' della legge 10 agosto 1988, n. 357. 2. A decorrere dalla data del decreto del Ministro di definizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione autonoma, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni, cessa di avere effetto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del 19 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000. 3. Sono abrogate le disposizioni che prevedono organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano, relativamente alle attribuzioni del Ministero, i compiti degli organismi di cui all', comma 4. Tali organismi o commissioni, in ogni caso, sono soppressi a decorrere dalla data di operatività degli organismi di cui al medesimo , comma 4. 4. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi, ai sensi del comma 3, sono destinate al funzionamento degli organismi di cui all', comma 4, lettere a) e b) i cui oneri non possono complessivamente superare l'entità delle risorse finanziarie già utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi. 5. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-15;385#art-8

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Abrogazioni e disposizioni finali (Art. 8 Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo