Art. 4

Direzione per i giochi

In vigore dal 12 feb 2004
1. La direzione per i giochi svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, delle scommesse, dei concorsi pronostici e del lotto, assicurando, in particolare, l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato, la direzione delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, con particolare riguardo alle spese ed alla ripartizione del ricavato di ciascuna di esse in base alle norme vigenti, nonché la propaganda, la distribuzione e la vendita dei relativi biglietti, anche proponendo al direttore generale dell'Amministrazione autonoma l'affidamento, in tutto o in parte, delle relative attività gestionali ad uno o più operatori e curando i relativi adempimenti, con procedure concorsuali conformi all'ordinamento interno e comunitario; b) attua le iniziative pubblicitarie nelle materie di cui alla lettera a); c) cura la gestione amministrativa delle concessioni nelle materie di cui alla lettera a), nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, nelle stesse materie, non affidate a concessionari; d) effettua il controllo delle entrate derivanti dai singoli giochi, con particolare riferimento alle entrate erariali; e) cura la gestione del contenzioso, nelle materie di competenza. 2. La direzione per i giochi, relativamente alle materie di competenza, assicura altresì la direzione funzionale degli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma. 3. Il direttore per i giochi assolve le funzioni di segretario della Commissione per la trasparenza dei giochi e della Consulta tecnica nazionale dei giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-15;385#art-4

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