Art. 3

Direzione per le strategie

In vigore dal 12 feb 2004
1. La direzione per le strategie svolge le seguenti funzioni: a) definisce le strategie commerciali e promozionali in materia di giochi, scommesse, concorsi pronostici, lotto, lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea; b) analizza i settori relativi alla materia di cui alla lettera a) ed a quella dei tabacchi; individua le misure per il contrasto delle attività illegali e per il razionale sviluppo di tali settori; c) elabora le misure per la razionalizzazione, anche informatica, e lo sviluppo sia dei canali di commercializzazione che della rete fisica dei punti di vendita dei giochi, assicurando, comunque, il coordinamento delle tecnologie informatiche nell'ambito dell'Amministrazione autonoma; d) cura la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti amministrativi a contenuto generale nelle materie di cui alla lettera b); e) effettua l'analisi statistico-economica delle entrate derivanti dai giochi, dalle scommesse, dai concorsi pronostici, dal lotto, dalle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea, nonché dalle accise sui tabacchi; f) fornisce gli indirizzi in materia di gestione del contenzioso nelle materie di cui alla lettera b); g) gestisce le relazioni istituzionali a livello nazionale ed internazionale. 2. Il direttore per le strategie è il vicario del direttore generale dell'Amministrazione autonoma; assolve le funzioni di segretario del Comitato generale per i giochi, avvalendosi, a tale fine, delle risorse interne all'Amministrazione autonoma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-15;385#art-3

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