Art. 6
Collegio dei sindaci
In vigore dal 13 gen 2004
1. Il collegio dei sindaci è composto da:
a) un rappresentante della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte medesima, con funzioni di presidente e nominato con il decreto di cui al comma 2;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri;
c) un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro dello spettacolo, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;
d) uno in rappresentanza delle società sportive, uno in rappresentanza dei giocatori di calcio ed uno degli allenatori di calcio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.
2. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
4. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile, nonché le funzioni previste da disposizioni legislative e regolamentari.
5. I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-24;357#art-6