Art. 3

Presidente

In vigore dal 13 gen 2004
1. Secondo quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può, secondo quanto previsto dall', quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, richiamato, in via generale, dall' del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, in caso di assenza o di impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre allo stesso, ne assicura l'istruttoria e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza. La convocazione può avvenire anche sulla base di richiesta formulata dai due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione: in tale caso la riunione si svolgerà entro otto giorni dalla richiesta ed avrà all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima; c) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta la convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile per evitare un pregiudizio per l'Ente, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile; d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente, quando il relativo potere non rientri tra le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione; f) rappresenta l'Ente nelle trattative con i sindacati a livello nazionale; g) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti della struttura preposta alla valutazione e al controllo strategico; h) può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-24;357#art-3

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