Art. 2
O r g a n i
In vigore dal 13 gen 2004
1. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Direttore generale.
2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attività istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-24;357#art-2