Art. 2

O r g a n i

In vigore dal 13 gen 2004
1. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza; d) il Collegio dei sindaci; e) il Direttore generale. 2. Gli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica quattro anni. Gli organi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere confermati una sola volta. Allo scadere del quadriennio, i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni, ancorchè siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 3. L'Ente si articola sul territorio nazionale in sedi compartimentali aggregate in aree interregionali. Le sedi compartimentali assicurano il servizio di informazione e di assistenza agli assicurati e alle imprese, concorrono all'attività istruttoria delle prestazioni assicurate e al monitoraggio della regolarità degli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-24;357#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo