Art. 6
Importo aggiuntivo pensionabile
In vigore dal 8 gen 2004
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:
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| Grado | Euro |
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|Caporal maggiore capo scelto | 171 |
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|Caporal maggiore capo | 171 |
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|Caporal maggiore scelto | 170 |
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Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349#art-6