Art. 6

Importo aggiuntivo pensionabile

In vigore dal 8 gen 2004
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde: +==============================================+===============+ | Grado | Euro | +==============================================+===============+ |Caporal maggiore capo scelto | 171 | +----------------------------------------------+---------------+ |Caporal maggiore capo | 171 | +----------------------------------------------+---------------+ |Caporal maggiore scelto | 170 | +----------------------------------------------+---------------+
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349#art-6

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