Art. 4
Buoni pasto
In vigore dal 8 gen 2004
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di Euro 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.
2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349#art-4