Art. 5
Tutela legale
In vigore dal 8 gen 2004
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-20;349#art-5