Titolo II

Art. 6

Ambito di applicazione e durata

In vigore dal 8 gen 2004
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-6

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