Titolo II
Art. 10
Buoni pasto
In vigore dal 8 gen 2004
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-10