Titolo III

Art. 11

Proroga di efficacia di norme

In vigore dal 8 gen 2004
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348#art-11

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