Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 12 set 2003
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, Attività produttive, foglio n. 37
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-18;237#art-2