Art. 1
Revisione delle dotazioni organiche
In vigore dal 12 set 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430;
Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Revisione delle dotazioni organiche
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive sono integrate di 40 unità, secondo l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001.
2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, è sostituita dall'allegato 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-18;237#art-1