Art. 2 · Disposizioni finali

Art. 2

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Disposizioni finali

In vigore dal 12 set 2003
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attività produttive Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, Attività produttive, foglio n. 37
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