Art. 3

Modalità di svolgimento

In vigore dal 29 giu 2003
1. Le fondazioni svolgono le attività di cui all' secondo quanto previsto dallo statuto, direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente. 2. L'attività diretta delle fondazioni, che dovranno a tale fine dotarsi di idonee strutture operative e disporre di risorse professionali e forme di finanziamento adeguate, si svolge secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dall'. 3. Qualora le fondazioni svolgano le attività di ricerca attraverso le università e gli altri enti indicati nel comma 1, i rapporti tra le fondazioni e questi ultimi soggetti sono regolati da specifiche convenzioni che disciplinano in particolare: a) le linee guida dell'attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca; b) i rapporti tra la fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività; c) le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento di beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca; d) le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 239
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-20;135#art-3

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