Art. 1
Ambito di applicabilità
In vigore dal 29 giu 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
.
Ambito di applicabilità
1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-20;135#art-1