Art. 1

Ambito di applicabilità

In vigore dal 29 giu 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicabilità 1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-20;135#art-1

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Ambito di applicabilità (Art. 1 Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.) — Testo vigente | Portale Normativo