Art. 2
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
In vigore dal 29 giu 2003
1. Ai fini del presente regolamento sono attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale le attività di ricerca svolte nei seguenti ambiti:
a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;
e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
f) riduzione dei consumi energetici;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-20;135#art-2