Titolo VIII
Art. 87
Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione
In vigore dal 1 gen 2004
Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione
1. Gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a capitalizzazione sono tenuti a predisporre, di norma ogni tre anni, salvo diverso termine previsto dallo statuto o da disposizioni di legge, il bilancio tecnico.
2. Il bilancio tecnico è deliberato dall'organo generale di vertice e trasmesso al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
3. Nella relazione di cui al comma 2 dovranno essere indicati, in particolare, i criteri per pervenire alla eliminazione di eventuali situazioni di squilibrio tecnico, anche formulando proposte al Ministero vigilante, intese all'adeguamento delle entrate contributive e delle prestazioni previdenziali.
4. Il bilancio tecnico, espresso in termini sintetici, viene annualmente allegato allo stato patrimoniale di cui all'.
5. La nota integrativa, di cui all', riporta annualmente i dati salienti del bilancio tecnico con riferimento alla gestione appena conclusasi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-87