Titolo IX
Art. 91
Accensioni di mutui
In vigore dal 1 gen 2004
Accensioni di mutui
1. Gli enti possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-91