Art. 87 · Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione
Titolo VIII

Art. 87

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Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione

In vigore dal 1 gen 2004
Bilancio tecnico-finanziario a capitalizzazione 1. Gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a capitalizzazione sono tenuti a predisporre, di norma ogni tre anni, salvo diverso termine previsto dallo statuto o da disposizioni di legge, il bilancio tecnico. 2. Il bilancio tecnico è deliberato dall'organo generale di vertice e trasmesso al Ministero vigilante e al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. 3. Nella relazione di cui al comma 2 dovranno essere indicati, in particolare, i criteri per pervenire alla eliminazione di eventuali situazioni di squilibrio tecnico, anche formulando proposte al Ministero vigilante, intese all'adeguamento delle entrate contributive e delle prestazioni previdenziali. 4. Il bilancio tecnico, espresso in termini sintetici, viene annualmente allegato allo stato patrimoniale di cui all'. 5. La nota integrativa, di cui all', riporta annualmente i dati salienti del bilancio tecnico con riferimento alla gestione appena conclusasi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-87