Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 29 set 2012
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85.
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314#art-4