Art. 2
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
In vigore dal 29 set 2012
1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314#art-2