Art. 2

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

In vigore dal 29 set 2012
1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale. 2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Art. 2 Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.) — Testo vigente | Portale Normativo