Art. 3 bis

Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali

In vigore dal 29 set 2012
1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento. 2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni: a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale; b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse; c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale; d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi; e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali; f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto; h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale. 3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;314#art-3-bis

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