Titolo III
Art. 8
(L) Eliminazioni delle iscrizioni
In vigore dal 10 nov 2018
(L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
a) per morte della persona alla quale si riferiscono; b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-8