Titolo II

Art. 4

(R) Estratto del provvedimento iscrivibile

In vigore dal 28 giu 2022
(R) (Estratto del provvedimento iscrivibile) 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita cittadinanza,, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell' per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale, per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide; b) numero identificativo del procedimento; c) autorità che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. 1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione. 2. L'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato; b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell', del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere. (, r.d. n. 778/1931)

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-4

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