Titolo III
Art. 6
(L) Provvedimenti iscrivibili
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-6