Art. 3

Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato

In vigore dal 13 ott 2002
1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta. 2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
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Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato (Art. 3 Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo