Art. 4

Operazioni di chiusura

In vigore dal 13 ott 2002
1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-02;215#art-4

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