Art. 3
3 / 5Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato
In vigore dal 13 ott 2002
1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.
2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-02;215#art-3