Titolo IV

Art. 64

Proroga di efficacia di norme

In vigore dal 15 ago 2002
1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-64

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