Titolo III
Art. 62
Tutela assicurativa
In vigore dal 8 gen 2004
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all', comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00; b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-62