Titolo III

Art. 61

Asili nido

In vigore dal 9 giu 2009
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui. 3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 43, comma 2) che "A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, dei seguenti importi annui: a) Arma dei carabinieri: euro 500.000; b) Guardia di finanza: euro 503.720."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-61

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