Titolo III
Art. 53
Efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 3 mag 2025
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del secondo quadriennio normativo Polizia e all' del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all', comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell', comma 4, del presente decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00."
- Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00."
- Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue: a) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
- Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00; 2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: 1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00; 2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo."
- Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Arma dei carabinieri: euro 15.345.000; 2) Guardia di Finanza: euro 9.579.000; b) per l'anno 2008: 1) Arma dei carabinieri: euro 46.954.000; 2) Guardia di Finanza: euro 28.286.000; c) a decorrere dall'anno 2009: 1) Arma dei carabinieri: euro 14.410.000; 2) Guardia di Finanza: euro 4.540.000". Ha inoltre disposto: -(con l'art. 28, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi." -(con l'art. 28, comma 3) che "Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1 lettera c), sono maggiorati come segue: a) Arma dei carabinieri: euro 74.000; b) Guardia di Finanza: euro 38.000".
- Il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (...) e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2008: Arma dei carabinieri: euro 495.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 250.000,00; b) per l'anno 2009: Arma dei carabinieri: euro 8.560.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 4.789.000,00; c) a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l'anno 2010: Arma dei carabinieri: euro 5.831.000,00; Corpo della Guardia di finanza: euro 3.348.000,00". Ha inoltre disposto -(con l'art. 11, comma 2) che "Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi." -(con l'art. 14, comma 1) che "Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-53