Titolo III
Art. 51
Indennità di presenza notturna e festiva
In vigore dal 15 giu 2022
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all', comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell' del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-51