Titolo II

Art. 23

Relazioni sindacali

In vigore dal 15 giu 2022
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza. Al fine di realizzare un sistema di relazioni sindacali più snello ed efficace le organizzazioni sindacali, comunque costituite, sia in forma unitaria che aggregata, si rapportano con le rispettive amministrazioni esclusivamente attraverso il proprio legale rappresentante o un suo delegato. 2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: a) contrattazione collettiva: a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall', comma 1, e dall' del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi; a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata; b) informazione, che si articola in preventiva e successiva; c) esame; d) consultazione; e) forme di partecipazione; f) norme di garanzia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-23

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