Titolo II
Art. 28
Forme di partecipazione
In vigore dal 15 giu 2022
1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità ed il cambio turno. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All', comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile".
4. All', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica.".
5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del triennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.
6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-28