Titolo II

Art. 33

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

In vigore dal 15 ago 2002
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. 2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. 3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell' possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo , di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato . 4. Per il personale di cui al presente contributi figurativi previsti in base all', comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-33

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