Art. 18
Asili nido
In vigore dal 9 giu 2009
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 0,8 milioni annui.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che "A decorrere dall'anno 2009, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, sono incrementate, per le finalita' di cui al comma 1, di euro 53.515,00 annui".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-18