Art. 15
Indennità di presenza festiva
In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all', comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-15