Art. 17

Buono-pasto

In vigore dal 9 giu 2009
1. L'Amministrazione può concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di euro 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi. 2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminato in euro 7,00".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo