Art. 8
Divieto di cumulo
In vigore dal 4 ago 2002
1. Le agevolazioni di cui agli non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142#art-8