Art. 8

Divieto di cumulo

In vigore dal 4 ago 2002
1. Le agevolazioni di cui agli non sono cumulabili con le altre agevolazioni statali, regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso programma di investimenti, mentre sono cumulabili con il credito di imposta di cui all' della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di cumulo (Art. 8 Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62.) — Testo vigente | Portale Normativo