Art. 7
Soggetti beneficiari
In vigore dal 4 ago 2002
1. Possono presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli le imprese operanti nel settore editoriale ed in particolare le agenzie di stampa, le imprese editrici, stampatrici e distributrici di quotidiani, periodici e libri pubblicati su supporto cartaceo o su supporto informatico od elettronico, nonché le emittenti di radiodiffusione sonora e televisiva.
2. Possono presentare domanda le imprese che effettuano, in modo esclusivo o prevalente, la commercializzazione dei prodotti editoriali di cui al comma 1.
3. Possono presentare domanda anche le imprese editrici dei giornali italiani all'estero ai sensi del comma 9 dell' della legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142#art-7