Art. 10
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 7 gen 2011
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223.
2. Le agevolazioni di credito di cui al presente regolamento sono riconosciute nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3, dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. In occasione del primo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli della legge, le domande, presentate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e non ammesse alle agevolazioni di credito a causa del trasferimento degli stanziamenti residui al Fondo istituito ai sensi dell' della legge, possono essere ripresentate con le modalità e le procedure indicate nel presente regolamento.
Possono essere ammessi al contributo gli investimenti già realizzati nell'anno o nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, rispettivamente nel caso di procedura automatica o di procedura valutativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 140
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;142#art-10